Sez. 3 - , Sentenza n. 36037 del 22/02/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 271805 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Conformità al tipo botanico e capacità drogante delle piante - Sufficienza - Esclusione - Verifica dell'offensità in concreto - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato per la minima estensione della coltivazione e per il "conclamato uso personale" di quanto prodotto).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)