Sez. 4, Sentenza n. 3787 del 19/01/2016 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265740 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | - Coltivazione non autorizzata - Rilevanza penale - Offensività della condotta - Condizioni.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa. (In motivazione la Corte ha precisato che non è sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l'estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)