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Sez. 2, Sentenza n. 597 del 05/03/1974 (Rv. 368385 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - AZIONE DI MERITO - NATURA PETITORIA O POSSESSORIA - QUALIFICAZIONE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1974-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368385-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - AZIONE DI MERITO - NATURA PETITORIA O POSSESSORIA - QUALIFICAZIONE - CRITERIO.*

Nei giudizi per denuncia di nuova opera o danno temuto (artt 1171 e 1172 cod civ) anche se il denunciante non abbia precisato in modo chiaro ed univoco il proprio titolo di legittimazione e se intenda, quindi, agire a tutela della proprieta (o di altro diritto reale di godimento) ovvero del possesso, ma si sia riferito promiscuamente alla propria duplice posizione di proprietario e di possessore, l'identificazione della natura dell'Azione di merito deve essere fatta mediante interpretazione del complesso delle ragioni allegate dal denunciante, sia nell'atto introduttivo che nelle successive deduzioni, tenendo conto, in particolare, che, anche in Sede di denuncia di nuova opera a tutela del possesso, possono essere indicate incidenter tantum ragioni petitorie ad colorandam possessionem. (V 2171'71, mass n 352940; 3465'69, mass n 343586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)