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Sez. 3, Sentenza n. 15734 del 12/02/2009 Cc. (dep. 15/04/2009) Rv. 243387 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Emissioni industriali - Superamento dei limiti di legge - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243387-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

Il reato di getto pericoloso di cose è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività' produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)