Sez. 5, Sentenza n. 18548 del 04/12/2003 (Rv. 568652 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffe - Regolamenti comunali - Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Articolazione - Stabilimento balneare - Tariffa differenziata ed agevolata rispetto a quella di bar-ristorante - Legittimità - Collegamento funzionale tra i due esercizi - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)