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Sez. 1, Sentenza n. 3212 del 16/12/1985 Cc. (dep. 04/02/1986) Rv. 171788 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - CONCORSO MATERIALE FRA REATI - PLURALITÀ DI PROVVEDIMENTI DI CATTURA - INDIVIDUAZIONE DELLA DATA INIZIALE DI DECORRENZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171788-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - CONCORSO MATERIALE FRA REATI - PLURALITÀ DI PROVVEDIMENTI DI CATTURA - INDIVIDUAZIONE DELLA DATA INIZIALE DI DECORRENZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CRITERI.*

Il legislatore ha lasciato fuori dell'ambito del novato art. 271 cod. proc. pen. (decorrenza della custodia cautelare) la ipotesi del concorso materiale fra reati. In questo caso, in presenza di una pluralità di provvedimenti di cattura, al fine di individuare la data iniziale di decorrenza della custodia cautelare e desumerne quella di scadenza, il giudice del merito deve acclarare in quale momento siano stati processualmente acquisiti gli elementi probatori in ordine ai nuovi reati successivamente contestati, valutare il tempo indispensabile alla loro elaborazione e trasfusione nel provvedimento di cattura, escludendo dal computo il tempo trascorso nella colpevole inerzia dell'autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento contenente le nuove contestazioni. Pertanto, quando vi è istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare caratterizzati dalla pluralità di ordini o mandati di cattura o di arresto, l'omesso o l'erroneo esame di tali elementi di essenziale rilievo vizia il provvedimento del giudice, chiamato a statuire in ordine a tale scadenza, in modo da escludere la possibilità di proroghe detentive conseguenziali a contestazioni cosiddette a catena e la protrazione illegittima della custodia cautelare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)