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Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 5048 del 05/03/2007 (Rv. 595244 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Disciplina prevista dall'art. 5, comma secondo, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - Domanda di accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di anzianità sulla base di contributi sia svizzeri che italiani rapportato alla retribuzione percepita in Svizzera nell'ultimo quinquennio del rapporto di lavoro - Riferimento alla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 sulla sicurezza sociale ratificata con legge n. 283 del 1973 - Sopravvenuta entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, della norma retroattiva di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduttiva di un criterio peggiorativo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile - Contrasto della nuova disciplina con i principi costituzionali enucleati negli artt. 38, comma secondo, 35, comma quarto, e 3, comma primo, Cost. - Conseguente rimessione della questione incidentale di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.
Stato
decisa il 2007-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595244-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

È rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2007) nella parte in cui trova applicazione retroattiva anche ai lavoratori che alla data di entrata in vigore di tale disposizione abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità e l'abbiano esercitato chiedendo, senza averla ottenuta, la liquidazione della prestazione stessa. Infatti, la suddetta norma - incidente, innovativamente, in senso peggiorativo sull'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (e succ. modif.), relativo alla determinazione della retribuzione pensionabile inerente i periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale (come quello intercorso - e rilevante nella specie - tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 283) - collide, in primo luogo, con il canone costituzionale espresso dall'art. 38, comma secondo, Cost., perché comporta la riduzione "ex post" di un trattamento previdenziale già maturato, con la conseguenza che - pur tenendo conto della diversità di tutela dei trattamenti pensionistici di anzianità rispetto a quelli di vecchiaia - priverebbe il pensionato di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Inoltre, la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 contrasta con il principio costituzionale della tutela del lavoro all'estero (di cui all'art. 35, comma quarto, Cost., in combinato disposto con l'art. 3, comma primo, Cost.) perché - a parità di retribuzione percepita in Italia e all'estero - svantaggia il lavoratore emigrato rispetto al lavoratore rimasto in Italia in quanto riparametra retroattivamente la retribuzione pensionabile del primo in termini ingiustificatamente riduttivi e penalizzanti. Infine, la suddetta norma viola anche il principio di uguaglianza, previsto dall'art. 3, comma primo, Cost., atteso che la sua efficacia retroattiva si arresta di fronte all'avvenuta liquidazione della pensione (e, quindi, all'adempimento dell'obbligo dell'I.N.P.S.), che costituisce una circostanza contingente e casuale, inidonea, di per sé, a giustificare un regime differenziato.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/10/1963 num. 1781, Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 35 com. 4, Costituzione art. 38 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)