Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 26/02/1994 (Rv. 485472 - 01)
Vendita - Promessa di vendita | Contratto preliminare - Domanda di esecuzione - Sentenza costitutiva di accoglimento - Rapporto conseguente - Inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo - Risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. - Operatività - Portata.
Vendita - Promessa di vendita
Al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di eseguire un contratto preliminare di compravendita è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, essendo equiparabili gli effetti della sentenza ex art. 2932 cod. civ. a quelli di natura negoziale, sottoposti perciò alla stessa disciplina. Pertanto, poiché l'effetto traslativo della proprietà è subordinato al pagamento del prezzo, anche con riguardo al suddetto rapporto, l'inadempimento di tale obbligazione può portare alla risoluzione del rapporto avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento stesso a norma dell'art. 1455 cod. civ., al cui riscontro il giudice deve provvedere anche di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)