Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 20/04/1994 (Rv. 486302 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di registro - Prescrizione - In genere | Atto - Decorso di tre anni dalla registrazione - Titolo di tassazione - Revisione - Prescrizione - Conseguenze.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta di registro - Prescrizione - In genere
Decorsi tre anni dalla data di registrazione di un atto, ai sensi dell'art. 136 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente, quanto per l'amministrazione, l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto (ivi compresa l'applicazione di una determinata aliquota).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)