Sez. 5, Sentenza n. 7242 del 12/05/2003 (Rv. 562907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Atto - Decorso del termine di tre anni dalla registrazione - Titolo di tassazione - Revisione - Possibilità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data della registrazione di un atto, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 76 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), si configura la decadenza dalla possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa per l'amministrazione (come per il contribuente), l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, e la messa in discussione del criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto decorrente il termine di decadenza di tre anni non dalla data di registrazione dell'atto, bensì da quella in cui si era verificato l'evento che aveva consentito all'ufficio di qualificare il contratto soggetto a tassazione come cessione d'azienda e non come vendita di immobili).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 74, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)