Sez. 1, Sentenza n. 3845 del 23/04/1996 (Rv. 497242 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Decorso di tre anni dalla registrazione - Titolo di tassazione - Revisione - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
Decorsi tre anni dalla data di registrazione di un atto, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (ora art. 77 del T.U. approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)