Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 11/02/1988 (Rv. 457579 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - OMESSA REITERAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO DELLA INDICAZIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI GIÀ FORMULATI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - OMESSA REITERAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO DELLA INDICAZIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI GIÀ FORMULATI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
Nel nuovo rito del lavoro - applicabile ai procedimenti di appello in materia locatizia per il richiamo effettuato dall'art. 51 della legge n. 392 del 1978 - il divieto di proporre nuovi mezzi di prova in appello - stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. - è temperato con la previsione del potere del giudice di ammettere d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione. Ne consegue che anche nel caso di omessa reiterazione nell'atto di appello dell'indicazione dei mezzi istruttori già formulati in primo grado, gli stessi possono essere disposti d'ufficio dal giudice di appello (nella specie, una consulenza tecnica per accertare le condizioni di salute della locatrice che agisce per necessità in relazione all'umidità dello alloggio in atto occupato) ove li ritenga non solo rilevanti, perché virtualmente idonei a dimostrare la fondatezza della domanda o delle eccezioni, ma anche indispensabili per la conoscenza di un fatto determinante al fine della decisione della controversia. (V 958/87, mass n 450590; (V 3499/83, mass n 428396).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)