Sez. 3, Sentenza n. 958 del 03/02/1987 (Rv. 450590 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE IN APPELLO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE IN APPELLO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., stabilendo che il collegio può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al collegio medesimo un potere discrezionale, il cui Esercizio è insindacabile in Sede di legittimità. Consegue che l'omessa motivazione della mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame, ma configura solo un'implicita affermazione di esclusione della indispensabilità di essi. (Conf 3499/83, mass n 428396; (Conf 3165/80, mass n 406964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)