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Sez. 3, Sentenza n. 2501 del 06/03/2000 (Rv. 534617 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Autorità amministrativa - Partecipazione al giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura erariale - Riassunzione della causa - Notificazione dell'atto presso l'Avvocatura - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534617-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In caso di riassunzione della causa d'opposizione all'ordinanza - ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione va effettuata all'autorità che ha emanato l'ordinanza solo quando questa si sia fatta rappresentare da un proprio funzionario o sia rimasta contumace. Quando invece il patrocinio dell'amministrazione sia stato assunto dall'avvocatura erariale, l'atto di riassunzione del giudizio dev'essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)