Sez. 1, Sentenza n. 6321 del 11/07/1996 (Rv. 498491 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Autorità amministrativa - Partecipazione al giudizio con il patrocinio dell''Avvocatura erariale - Giudizio di rinvio - Riassunzione - Notificazione dell'atto presso l'Avvocatura - Necessità - Previsione della notifica personale alla parte, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nei giudizi di opposizione all'ordinanza - ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa gli atti possono essere notificati all'autorità che ha emanato l'ordinanza solo quando questa sia fatta rappresentare da un proprio funzionario; ne deriva che quando il patrocinio dell'amministrazione sia stato assunto dall'Avvocatura erariale, l'atto di riassunzione del giudizio, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, a nulla rilevando in contrario l'art. 392 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che l'atto sia notificato " personalmente" alla controparte, posto che il patrocinio dell'Avvocatura erariale, avendo portata generale, non soffre eccezione neanche in tale ipotesi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)