Sez. 1, Sentenza n. 11512 del 17/05/2006 (Rv. 589305 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Cassazione con rinvio - Giudizio di rinvio - Riassunzione - Nei confronti dell'Autorità amministrativa - Notificazione - Presso l'avvocatura generale dello Stato anziché presso l'avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio - Nullità - Sanatoria.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa, la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio in sede di rinvio, eseguita, nei confronti dell'amministrazione statale, presso l'avvocatura generale dello Stato (che ne aveva assunto il patrocinio in sede di legittimità) anziché presso l'avvocatura del distretto in cui ha sede il giudice di rinvio, è affetta da nullità, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) è sanabile, con effetto "ex tunc", dalla costituzione dell'amministrazione convenuta o, in mancanza, mediante la rinnovazione della notificazione stessa, che deve essere ordinata dal giudice del rinvio, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)