Sez. U, Sentenza n. 6035 del 24/04/2002 (Rv. 553994 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atto amministrativo applicativo di atto generale - Posizione giuridica del privato destinatario dell'atto applicativo - Lesione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Atto amministrativo generale - Disapplicabilità "incidenter tantum" - Conseguenze - Lavoratore in mobilità - Assegnazione alla realizzazione di progetto socialmente utile - Controversia relativa - Giurisdizione AGO - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In presenza di una norma di legge che abilita una pubblica amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito e alla stregua del quale vengono poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato "incidenter tantum" dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda diretta all'accertamento del diritto di un lavoratore in mobilità ad essere assegnato alla realizzazione di un progetto socialmente utile, nel quadro della disciplina posta dall'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451), a seguito della sua esclusione per il mancato possesso di requisiti soggettivi attinenti alla durata del trattamento di mobilità rispetto a quella del detto progetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)