Sez. U, Ordinanza n. 14070 del 22/09/2003 (Rv. 567074 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Lavoratori trasferiti ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 81 del 2000 - Partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l'ente originario - Posizione soggettiva rispetto agli altri lavoratori non trasferiti - Identità - Natura - Diritto soggettivo - Controversia relativa - Giurisdizione AGO - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e trasferiti, ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. n. 81 del 2000, hanno - rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l'originario ente utilizzatore - la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro secondo la previsione dell'art. 4 del D.Lgs. cit., è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'AGO, tanto più che l'oggetto di tale posizione soggettiva è rappresentato dall'assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non di un concorso in senso stretto, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 dello stesso decreto. (Nella specie la Corte Cass. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui non veniva in discussione il procedimento concorsuale ma l'inerzia dell'ente territoriale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 1, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)