Sez. 1, Sentenza n. 7108 del 23/12/1982 (Rv. 424780 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE, (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDABILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE, (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo ai debiti di valuta, quale quello per indennità di espropriazione, ed al fine del risarcimento del maggior danno per effetto della svalutazione monetaria, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il potere-dovere del giudice del merito, in difetto di prove specifiche, di desumere detto danno da fatti notori, quali la naturale fruttuosità del denaro e la destinazione di esso ad impieghi coerenti con le qualità, i bisogni e le possibilità del creditore, ovvero da presunzioni, quale la prevedibile collocazione del denaro nella più comune ed accessibile Forma del deposito bancario, postula che il creditore medesimo abbia assolto l'Onere di allegare concreti elementi al riguardo. (V 1916/80, mass n 405540; (V 5275/79, mass n 401867; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)