Sez. 3, Sentenza n. 825 del 18/01/2006 (Rv. 587135 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Eccezione di prescrizione fondata sull'estinzione di precedente giudizio - Richiesta di applicabilità dell'effetto estintivo previsto dall'art. 2945, comma terzo, cod. civ. - Correlata implicita istanza di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'eccezione di prescrizione sollevata da una parte e basata sull'estinzione del precedente giudizio e sulla conseguente applicabilità, in tal caso, dell'effetto solo istantaneo dell'interruzione previsto dall'art. 2943, comma terzo, cod. civ., contiene anche un'esplicita richiesta di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione di quel giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)