Sez. 3, Sentenza n. 6903 del 22/06/1993 (Rv. 482865 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione | Riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio - Ammesso riconoscimento dell'estinzione del primo - Implicita richiesta di accertamento incidentale dell'avvenuta estinzione - Configurabilità - Proposizione dell'eccezione di estinzione - Necessità - Esclusione.
Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione
Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale, senza che sia necessaria - in mancanza di apposita prescrizione normativa - la specifica proposizione della eccezione di estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)