Sez. 1, Sentenza n. 12523 del 17/12/1993 (Rv. 484778 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - In genere | Convivenza dei coniugi - Cessazione - Beni acquistati successivamente - Regime di comunione legale - Operatività - Cessazione di tale regime - Separazione definitiva tra i coniugi - Necessità.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - In genere
La cessazione della convivenza dei coniugi, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708 terzo comma cod. proc. civ., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole evincibili dall'art. 191 cod. civ. in tema di scioglimento della comunione, viene meno "ex nunc" con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)