Sez. 3, Sentenza n. 4068 del 18/02/2000 Ud. (dep. 31/03/2000) Rv. 215888 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al D.Lgs. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Ragione.
ACQUE
Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive senza la prescritta autorizzazione non costituiscono più reato. Infatti, a norma dell' art. 28 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e salvo diversa normativa regionale, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)