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Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 22/01/2003 Ud. (dep. 07/03/2003) Rv. 224343 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al D.L.G. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224343-01

ACQUE

Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive effettuati senza la prescritta autorizzazione non integrano il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche solo se l'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni previste dall'art. 28 del citato decreto n. 152, tra cui quella per la quale la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)