Sez. 3, Sentenza n. 34141 del 05/07/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232470 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi di frantoi oleari - Scarico senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità .
ACQUE
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato attualmente previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche, salvo ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 28 com. 7 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)