Sez. 3, Sentenza n. 26614 del 31/05/2002 Ud. (dep. 12/07/2002) Rv. 222121 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al D. L.G. n. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 - Configurabilità .
ACQUE
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)