Sez. L, Sentenza n. 5213 del 23/10/1985 (Rv. 442513 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - MORTE DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INDENNITÀ DI MORTE - PRESCRIZIONE ANNUALE - INUTILE DECORSO DEL TERMINE - SANATORIA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - MORTE DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INDENNITÀ DI MORTE - PRESCRIZIONE ANNUALE - INUTILE DECORSO DEL TERMINE - SANATORIA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
Le modificazioni apportate dagli artt. 14 R.d. legge 14 aprile 1939 n. 636, 13 legge 4 aprile 1952 n. 218 e 21 legge 21 luglio 1965 n. 903 alla disciplina dell'indennità di morte prevista dall'art. 65 R.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827, poi abrogato per effetto degli artt. 13 e 14 del citato decreto n. 636 del 1939, attengono tutte ai requisiti di contribuzione ed alla misura di detta indennità (accanto alla quale, con il provvedimento legislativo del 1939, è stata istituita la pensione indiretta o di riversibilità), ma non anche alle modalità di Esercizio del diritto, le quali risultano ancora disciplinate dall'art. 129 del R.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827, il cui secondo comma (compreso nel richiamo operato dall'art. 22 della legge n. 218 del 1952) stabilisce che "l'Azione per conseguire l'assegno di morte... Si prescrive nel termine di un anno dalla morte dell'assicurato". L'inutile decorso di tale termine non può ritenersi sanato per effetto dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, che, assolvendo una necessaria funzione processuale integrativa dell'art. 443 cod. proc. civ., fa esclusivo riferimento al procedimento prescritto per la composizione in Sede amministrativa della controversia e non estende il suo ambito di applicazione alla richiesta iniziale rivolta all'istituto assicuratore. (V 4078/84, mass n 436035; (V 1280/84, mass n 433419; (V 3400/82, mass n 421377; (V 6731/81, mass n 417613; (V 6169/81, mass n 416948).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 65, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 14, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 13, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 22, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)