Sez. L, Sentenza n. 1639 del 03/02/2012 (Rv. 621085 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Lavoro subordinato presso ente pubblico non economico - Prestazione in difetto di nomina o con violazione di norma imperativa - Diritto del lavoratore alla retribuzione e alla contribuzione - Sussistenza ex art. 2126 cod. civ.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)