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Sez. L, Sentenza n. 12749 del 20/05/2008 (Rv. 603089 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Rapporto di lavoro presso ente pubblico non economico - Qualificabilità come pubblico impiego - Assunzione in violazione di norme imperative - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Diritto oltre che al trattamento retributivo, al versamento dei contributi previdenziali - Estensione del principio ai dipendenti delle università.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603089-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

La prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cod. civ., con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici; tale principio si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, anche a seguito dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi n. 168 del 1989 e n. 537 del 1993, non è stata introdotta alcuna norma di modifica del regime pensionistico dei loro dipendenti, che rimane omogeneo a quello dei dipendenti delle altre amministrazioni statali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 09/05/1989 num. 168, Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)