Sez. 3, Sentenza n. 5608 del 16/09/1983 (Rv. 430551 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESECUZIONE E RELATIVA OPPOSIZIONE - COMPETENZA DI DETTO GIUDICE SPECIALIZZATO - SUSSISTENZA - ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - ESECUZIONE E RELATIVA OPPOSIZIONE - COMPETENZA DI DETTO GIUDICE SPECIALIZZATO - SUSSISTENZA - ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - INCLUSIONE.*
Poiché il provvedimento d'urgenza è inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale esso è pronunciato e rispetto a cui ha funzione strumentale, la sua esecuzione appartiene al giudice che lo ha emesso, onde garantire il conseguimento delle finalità del provvedimento stesso in relazione alle esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato. Conseguentemente, qualora sia stato emesso provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. da parte del Presidente della Sezione specializzata agraria presso il tribunale, l'esecuzione di esso - e le relative opposizioni - vanno proposte davanti a detto giudice specializzato e non davanti al pretore, ancorché si tratti di esecuzione per consegna o rilascio. (V 3596/68, mass n 336834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)