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Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 22/02/2012 Cc. (dep. 18/04/2012) Rv. 252475 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare modifichi l'imputazione e disponga, ex art. 33 sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al P.M. - Atto abnorme - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252475-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai reati di ingiuria, minaccia e lesioni volontarie superiori a giorni quaranta (artt. 594, 612, 582, 583, comma primo, cod. pen.) - modifichi l'imputazione elevata dal P.M., disponendo la restituzione degli atti a quest'ultimo, perché proceda a citazione diretta, in quanto il Gup non può, ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 33 sexies cod. proc. pen., modificare i termini fattuali dell'imputazione; egli, infatti, nel caso in cui ritenga l'imputazione formulata in modo non corretto o infondata, può procedere alla sua modifica provvedendo ad una riduzione dell'imputazione o ad un proscioglimento dell'imputato ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt. 429 o 425 cod. proc. pen. e non già quello delineato dall'art. 33 sexies cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)