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Sez. 2, Sentenza n. 4325 del 05/11/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206494 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Potere del tribunale di integrare con la propria le carenze della motivazione dell'ordinanza applicativa, ancorché integranti nullità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206494-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

All'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d'ufficio - previste dal secondo comma, lett. c) e c-bis), dell'art. 292 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995, n.332).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)