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Sez. 2, Sentenza n. 5560 del 18/12/1995 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 204041 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Mancata esposizione nell'ordinanza cautelare dei motivi circa la irrilevanza degli elementi difensivi - Integrazione della motivazione da parte del Tribunale - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204041-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

In tema di provvedimenti coercitivi, la previsione dell'art. 292 cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l'omessa esposizione nell'ordinanza cautelare degli elementi indicati nel medesimo articolo, va coordinata con quella dell'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., secondo cui il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". Ne consegue che se al tribunale è inibito supplire con proprie autonome ed originali argomentazioni a quelle assolutamente carenti della ordinanza impugnata, come nel caso eccezionale in cui manchi radicalmente in questa l'indicazione delle esigenze cautelari, ad esso è invece normalmente consentito integrarne la motivazione, che, isolatamente considerata, non sarebbe idonea a costituire fondamento del provvedimento applicativo, avuto riguardo alle specificazioni richieste dall'art. 292 cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha ritenuto la legittimità dell'ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il provvedimento applicativo di una misura cautelare, aveva provveduto ad integrarne la motivazione in ordine alle ragioni delle ritenuta irrilevanza degli elementi dedotti dalla difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)