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Sez. 1, Sentenza n. 773 del 05/02/1985 (Rv. 438972 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO PER L'ESECUTIVITÀ - INSTAURAZIONE DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZA IN TEMA DI MORTE DI UNA DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438972-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO PER L'ESECUTIVITÀ - INSTAURAZIONE DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZA IN TEMA DI MORTE DI UNA DELLE PARTI.*

Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario può essere promosso, oltre che per iniziativa di parte, anche d'ufficio, senza che tale officiosità contrasti con l'art. 24 cost., ove, in concreto alle parti venga assicurato il diritto di difesa. Pertanto, la morte di una delle parti, intervenuta prima dell'inizio del procedimento di esecutorietà non ne preclude la celebrazione, purché del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio sia data comunicazione alle parti e, per quella defunta, ai suoi eredi, in modo che possa costituirsi il contraddittorio, il quale non viene meno, anche in ipotesi di anticipazione di tale udienza, ove di tale diversa udienza le parti siano state avvertite. (V 4066/82, mass n 422037; (V 6661/81, mass n 417522; (V 2011/81, mass n 412728).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)