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Sez. 1, Sentenza n. 6661 del 16/12/1981 (Rv. 417522 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - OFFICIOSITÀ - ARTT. 34 DEL CONCORDATO E 17 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 - CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA PRIMO, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417522-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - OFFICIOSITÀ - ARTT. 34 DEL CONCORDATO E 17 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 - CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA PRIMO, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'officiosità del procedimento giurisdizionale davanti alla Corte d'appello, per l'esecutività delle pronunce dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio concordatario, secondo la previsione degli artt. 34 del concordato con la Santa Sede (reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810) e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, per l'applicazione del concordato stesso nella parte relativa al matrimonio, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 primo comma della Costituzione, atteso che l'attribuzione del diritto d'Azione alle parti interessate, in fase al principio fissato da tale norma, non osta a che la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive possa attuarsi, nell'ambito di peculiari procedure, anche con impulso d'ufficio, sempreché resti assicurato a dette parti il diritto di difesa. (Conf 272/76, mass n 378941).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)