Sez. 1, Sentenza n. 4066 del 08/07/1982 (Rv. 422037 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROMOZIONE D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - ASSICURAZIONE ALLE PARTI DEL DIRITTO DI DIFESA - MODALITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROMOZIONE D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - ASSICURAZIONE ALLE PARTI DEL DIRITTO DI DIFESA - MODALITÀ.*
Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario può essere promosso, oltre che per iniziativa di parte, anche d'ufficio. Tale officiosità non si pone in contrasto con il diritto d'Azione sancito dall'art. 24 cost., non escludente che la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive si attui, nell'ambito di particolari procedure ed in considerazione della Rilevanza anche pubblica di esse, con impulso d'ufficio, sempreché alle parti venga assicurato il diritto di difesa, da garantirsi, nel procedimento in questione, con avviso alle parti medesime, a cura della Corte d'appello, prima della pronuncia in camera di consiglio. (V 272/76, mass n 378941; (V 4101/75, mass n 378415, sulla prima parte; (Conf 6661/81, mass n 417522, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)