Sez. 1, Sentenza n. 5777 del 06/11/1996 Cc. (dep. 28/11/1996) Rv. 206180 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riguarda solo la pena complessiva, e non anche i singoli elementi che la compongono.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto di "reformatio in peius" in appello, sancito dal terzo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., riguarda unicamente la pena complessiva, e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere ad essi, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui non può porsi in discussione la facoltà del giudice d'appello di ridefinire l'incidenza concreta di attenuanti concorrenti, salvo l'intangibilità della pena complessiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)