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Sez. 2, Sentenza n. 773 del 25/11/2003 Ud. (dep. 12/01/2004) Rv. 227798 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Attenuante non riconosciuta, a differenza del giudizio di primo grado, nella massima estensione - Concessione di ulteriore attenuante ed assoluzione per un capo di imputazione - Pena complessiva comunque inferiore a quella irrogata in primo grado - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227798-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in peius" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando concessane una seconda, e pronunciato un giudizio di assoluzione per un capo di imputazione, abbia irrogato comunque una pena inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)