Sez. 3, Sentenza n. 6858 del 16/12/1988 (Rv. 461108 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DEL PROVVEDIMENTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DEL PROVVEDIMENTO.*
Nel procedimento col rito del lavoro, applicabile anche alle controversie locatizie a seguito del richiamo effettuato dall'art. 46 della legge n. 392 del 1978, la mancata lettura del dispositivo in udienza, come previsto dagli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., comporta la nullità insanabile della sentenza, atteso che i principi di immediatezza e concentrazione che informano il suddetto rito escludono qualsiasi soluzione di continuità tra la discussione della causa e la deliberazione della sentenza e tra questa e la pronuncia, anche nel caso di rinvio necessitato al fine di concedere alle parti un breve termine per il deposito di note difensive. (V 1310/87, mass n 450787; (V 700/84, mass n 432956; (V 4844/83, mass n 429736).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)