Sez. 3, Sentenza n. 4844 del 14/07/1983 (Rv. 429736 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITÀ SECONDO LE REGOLE E NEI LIMITI DELL'APPELLO O DEL RICORSO PER CASSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DECISIONE NEL MERITO DELLA CAUSA DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE SULLA NULLITÀ IN PRIMO GRADO - CARENZA DI INTERESSE - APPLICABILITÀ DEI PREDETTI PRINCIPI ALLE CONTROVERSIE LOCATIZIE EX LEGGE N. 392/1978.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITÀ SECONDO LE REGOLE E NEI LIMITI DELL'APPELLO O DEL RICORSO PER CASSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DECISIONE NEL MERITO DELLA CAUSA DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE SULLA NULLITÀ IN PRIMO GRADO - CARENZA DI INTERESSE - APPLICABILITÀ DEI PREDETTI PRINCIPI ALLE CONTROVERSIE LOCATIZIE EX LEGGE N. 392/1978.*
Nel procedimento col rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza, come previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. - richiamato, per le controversie locatizie, dall'art. 46 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - dà luogo alla nullità insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., poiché l'omissione della lettura del dispositivo preclude ineluttabilmente la possibilità di ancorare il momento della immodificabilità della decisione alla data della udienza stessa. Trattandosi di nullità e non di inesistenza della sentenza, la mancata lettura del dispositivo si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione, con la conseguenza che il giudice dell'appello, rilevata la nullità della sentenza appellata, deve trattenerla per la decisione del merito. Manca pertanto l'interesse al ricorso per Cassazione qualora detto giudice abbia pronunciato sul merito, ancorché non abbia dichiarata la nullità della sentenza, prospettata in Sede di gravame. (V 1265/83, mass n 426047; (V 3843/82, mass n 421811; (V 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)