Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 19/02/1999 (Rv. 523388 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione ad ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida - Costituzione in giudizio del Prefetto per mezzo di suo funzionario - Ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto dell'opposizione - Notificazione al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Esclusione - Al Prefetto - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio d'opposizione all'ordinanza del Prefetto di sospensione della patente, il Prefetto stesso si sia costituito non per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, bensì di un proprio funzionario, la notifica dell'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile che veda soccombente l'opponente va effettuata, a pena d'inammissibilità del ricorso, nei confronti del Prefetto e non dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)