Sez. 3, Sentenza n. 497 del 18/01/2000 (Rv. 532932 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Giudizio di primo grado - Costituzione della PA a mezzo di funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Alla P.A. - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Se nel corso del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, la pubblica amministrazione si sia costituita non per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, bensì di un proprio funzionario, la notifica dell'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza pretorile, che veda soccombente l'opponente, va notificata a pena di inammissibilità del ricorso, nei confronti della stessa P.A., e non dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 698 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 698 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)