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Sez. U, Ordinanza n. 752 del 16/01/2007 (Rv. 593878 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della PA a mezzo di un funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica - Alla PA - Esclusione - Art. 23, 4° comma, legge n. 689 del 1981 - Ipotesi eccezionale.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593878-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La notifica del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato è possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, 4° comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autorità, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)