diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3776 del 28/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016) Rv. 266006 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Esigenze cautelari - Soggetto indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere - Mancata prova del superamento della presunzione - Carenza di proporzione tra presofferto cautelare e pena irroganda - Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del braccialetto elettronico - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266006-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, in assenza della prova del superamento della presunzione anzidetta, è da ritenere illegittimo il provvedimento di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura custodiale rispetto alla pena irroganda nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)