Sez. 6, Sentenza n. 23012 del 20/04/2016 Cc. (dep. 31/05/2016) Rv. 267159 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Parametri di valutazione - Legge 16 aprile 2015, n. 47 - Soggetto indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Presunzione relativa di pericolosità - Prova contraria - Irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale anche in mancanza di rescissione dell'associazione - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva desunto il definitivo allontanamento dal sodalizio, e la conseguente insussistenza di esigenze cautelari, dall'attività di narcotraffico svolta dall'indagato in autonomia dalla cosca, dalla assenza di prove di suoi contatti con associati diversi dal soggetto posto in posizione apicale, nonché dall'avvio di una collaborazione con la giustizia da parte di quest'ultimo e di altri aderenti al sodalizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)