Sez. 5, Sentenza n. 36569 del 19/07/2016 Cc. (dep. 02/09/2016) Rv. 267995 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 275 comma terzo, cod. proc. pen. - Associazione di stampo mafioso - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di pericolosità sociale - Attualità delle esigenze cautelari - Rilevanza - Notevole distanza temporale dei fatti contestati - Valutazione ai fini dell' attualità - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia in carcere applicata per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., che ha carattere relativo, può essere superata in presenza di elementi dai quali risulti l'insussitenza di esigenze cautelari, desunta dal tempo trascorso dai fatti addebitati, che porti ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, anche se non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. evidenziando come non risultassero specifici elementi indicativi dell'appartenenza dell'indagato al clan mafioso in epoca successiva all'anno 2005).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)