diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11029 del 20/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 267727 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Soggetto indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Motivazione sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267727-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tali reati vale, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma terzo, stesso codice, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)