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Sez. 5 - , Sentenza n. 12945 del 25/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279071 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. – Operazioni dolose – Significato – Distinzione con le ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Indicazione.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279071-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)