Sez. 1, Sentenza n. 19096 del 11/09/2007 (Rv. 598776 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decreto della Corte d'appello ai sensi dell'art.22 terzo comma legge fall. - Impugnazione con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.111Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI
Il decreto con cui la Corte d'appello accoglie, ai sensi degli artt. 22 terzo comma e 147 legge fallimentare, il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di estensione del fallimento alla società di fatto ed ai soci non è impugnabile con ricorso per cassazione nemmeno a seguito della modifica dell'art.360 cod. proc. civ., di cui all'art.2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, difettando i requisiti, pur sempre necessari, della definitività e della decisorietà, in quanto l'incidenza sui diritti soggettivi delle parti coinvolte, deriva dalla successiva dichiarazione di fallimento, di cui il provvedimento della Corte d'appello costituisce un momento del relativo complesso procedimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)