Sez. 1, Sentenza n. 6495 del 07/06/1991 (Rv. 472573 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami | Decreto della Corte di appello - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami
Contro il decreto emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 22 legge fall. - anche quando tale giudice accolga il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, rimettendo gli atti al primo giudice per la dichiarazione del fallimento medesimo - non è esperibile ricorso per Cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost., difettando il suddetto decreto del requisito della definitività, in quanto l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente ed unicamente da esso, ma solo dalla sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale, per la quale esiste un autonomo sistema di impugnazioni, in base alla disciplina degli artt. 18 e 19 legge fall..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)